Denominazione - sede - scopi - organi sociali - ecc.
Art. 1 - E' costituita con sede in Pontecorvo, alla via Trieste snc, un'Associazione di Promozione Sociale e Culturale denominata:
ASSOCIAZIONE "UN FIUME DI...", a norma dell'articolo 18 della Costituzione, degli art. 36 e seguenti del codice civile, del D.lvo. n° 460/97, e della L. 383/2000.
Non ha fini di lucro, inteso anche come divieto di distribuire in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.
Art. 2 - L'associazione si propone di diffondere e promuovere attività ricreative e del tempo libero nei settori della: promozione sociale, culturale, ricreativa del tempo libero, tutela dell'ambiente, del territorio e del cittadino, ecc., organizzazione di eventi e manifestazioni. Valorizzare in particolare le iniziative che siano in grado di favorire la crescita umana, culturale ed esponenziale dei soci, nei settori di maggiore interesse collettivo. Studio, sviluppo e promozione delle tradizioni popolari, delle tipicità locali e territoriali, della storia, dello spettacolo, del folklore, ecc. agevolando idonee forme di spettacolo e intrattenimento, miranti all'aggregazione dei soci che vogliono condividere i momenti di ricreazione nel tempo libero, nel rispetto della normativa vigente in materia dell'intrattenimento e dello spettacolo, rivolto ai soli soci, anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni.
Art. 3 - Sono compiti dell'Associazione:
a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini aderenti ed alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali, e collettive, alla tutela dei diritti del consumatore e, più in generale, del cittadino;
b) favorire l'estensione di attività culturali, ricreative, organizzare eventi e manifestazioni, e promuovere forme consortili tra circoli ed altre organizzazioni democratiche, enti pubblici e privati, utilizzando come veicolo di informazione per i soci e per tutti i cittadini mezzi radiofonici e televisivi;
c) promuovere ed organizzare manifestazioni, spettacoli, iniziative, servizi e attività nei settori del turismo, nella promozione e solidarietà sociale, nella cultura e nelle attività ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci, ivi compresa l'attività di gestione di sale di intrattenimento, somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche (di cui alla legge n. 287/91 art. 3. comma 6. lettera e), spaccio di interesse per i soci al fine di favorire fome di acquisto e di risparmio per gli associati, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.
d) eventuale opzione alla L. 398/91 per la gestione delle attività collaterali commerciali, di supporto e finanziamento alle attività istituzionali;
e) gestione di impianti sportivi, ovunque sul territorio nazionale;
f) avanzare proposte ad enti pubblici, partecipando attivamente alle forme di gestione democratica sul territorio (comitati di quartiere, di settori, circoscrizionali, di scuola, di istituto, ecc.) per una adeguata programmazione culturale sul territorio;
g) organizzare fiere, mostre e mercati (anche itineranti) e sfilate di moda;
h) per tutto quanto non espressamente contemplato, vale la normativa vigente ivi compreso quanto stabilito dal D.Lvo. n° 460/97 e L. 383/2000.
Soci
Art. 4 - Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'Associazione e contribuisce alla realizzazione degli scopi sociali, partecipando all'attività istituzionale ed alla vita associativa senza limiti temporali.
Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, che accettano lo statuto ed i regolamenti interni. Hanno diritto al voto i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età. Nel caso in cui un socio non abbia la maggiore età, questi è rappresentato nel diritto di voto da chi esercita la potestà di genitore nei rapporti sociali.
Art. 6 - Per essere ammessi alla condizione di socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo. Dalla presentazione della domanda, il nuovo socio può partecipare alla vita dell'Associazione, in attesa di deliberazione del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione all'interessato e questi avrà diritto di ricorrere davanti al Collegio dei Probiviri che deciderà inappellabilmente a maggioranza.
Art. 7 - Diritti dei soci.
Il socio ha diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare alle attività programmate, secondo gli appositi regolamenti, ed a ricevere la tessera sociale.
Il socio maggiorenne ha diritto:
- di eleggere gli organi direttivi dell'associazione e di essere eletto;
- di votare per l'approvazione e per le modifiche statuarie ed i regolamenti dell'associazione;
- di essere informato sulle convocazioni assembleari, di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito dallo statuto.
Art. 8 - Doveri dei soci.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale stabilita annualmente dall'Assemblea. Tale quota non è rivalutabile nè trasmissibile tra vivi. Sono altresì tenuti al pagamento di eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché ad avere comportamenti di correttezza e di buona fede nei confronti dell'associazione, dei suoi organi e degli altri soci, tali da non contrastare con le finalità dell'Associazione.
Art. 9 - I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- quando non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni e deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- quando diventano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
- quando arrechino danni morali e materiali all'Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo e sono comunicate per iscritto al socio il quale ha la facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri che decide a maggioranza semplice.
Patrimonio ed Esercizi Sociali
Art. 10 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dalle quote sociali dei soci;
b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
Art. 11 - Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, nè sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota sociale non è rivalutabile.
Bilancio
Art. 12 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Art. 13 - Eventuali residui di bilancio saranno destinati:
- il 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale , sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature.
E' vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.
Art. 14 - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
Assemblea
Art. 15 - L'Assemblea Generale rappresenta l'intero sodalizio e tutta la compagine sociale. Le sue deliberazioni, se assunte in conformità con lo statuto, sono vincolanti per i soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che sarà assistito da un Segretario eletto dall'Assemblea. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Presidente dell'Associazione, con avviso scritto affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 15 giorni di preavviso. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo in cui si dovrà svolgere l'assemblea e l'ordine del giorno della seduta. L'Assemblea è valida con la presenza di almeno il 50% dei Soci in prima convocazione, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, e può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.
Art. 16 - Ogni Socio nelle assemblee dell'associazione ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni possono avvenire per delibera palese oppure con scheda segreta.
Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 17 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare su apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. I Verbali potranno essere consultati dai soci, a richiesta, con diritto di trarne copia.
Art. 18 - Compiti dell'Assemblea sono:
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio Sindacale;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- procedere alla nomina delle cariche sociali;
- approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, nonché la devoluzione dell'eventuale residuo attivo dello stesso;
- approvare i regolamenti dell'associazione;
- eleggere la commissione elettorale nella fase di elezione degli organi direttivi.
Art. 19 - L'Assemblea straordinaria è convocata:
- per deliberare sulle modifiche statuarie;
- per deliberare sullo scioglimento o liquidazione dell'Associazione;
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi, lo ritenga necessario;
- ogni volta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un quinto dei soci.
L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene ricevuta la richiesta. Le deliberazioni sono valide se sono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. Per deliberare sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione è necesaria una maggioranza di voti pari ai due terzi.
Consiglio Direttivo
Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque fino ad un massimo di 13 membri eletti tra i soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni
ed i componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea. Le cariche sono: Presidente, Vice Presidente, tre Consiglieri, di questi uno sarà Segretario.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo potrà essere ampliato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, sulla base del numero degli iscritti e delle esigenze dell'Associazione.
Art. 21 - Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta al mese su convocazione del Presidente, ma può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due terzi del Consiglio di Presidenza. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti a maggioranza semplice, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Ogni seduta del Consiglio, per essere valida, deve avere la presenza di almeno tre membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
Art. 22 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- redigere i conti consuntivi e preventivi da presentare all'Assemblea;
- predisporre i progetti per l'impiego dell'eventule residuo di bilancio da sottoporrre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale e che riguardano l'amministrazione dell'Associazione;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione.
Il Presidente
Art. 23 - Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e dispone della firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal membro più anziano in carica del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare il Segretario per la firma della corrspondenza ordinaria.
Art. 24 - Il Segretario dà esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali di riunione, provvede al normale andamento dell'Associazione.
Collegio Sindacale (se richiesto)
Art. 25 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri eletti dall'Assemblea, di cui uno viene eletto Presidente. Compito del Collegio Sindacale è quello di controllare i rendiconti finanziari dell'Associazione e la tenuta della contabilità sociale.
Art. 26 - Il Collegio Dei Probiviri è composto di tre soci, eletti dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica tre anni. Decide inappellabilmente entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso e su ogni decisione di espulsione.
Scioglimento dell'Associazione
Art. 27 - La decisione dello scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti in assemblea, la cui validità è sancita dalla partecipazione di almeno il 50% della compagine sociale. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 14 sulla destinazione del patrimonio sociale, dedotte le passività.
Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi dei realizzi devono essere destinati ad altre associazioni con scopi analoghi o a fini di pubblica utilità, ai sensi del disposto di cui all'art. 3 comma 190 della Legge del 23 dicembre 1996 n. 662.
Disposizione finale
Art. 28 - Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono le direttive emanate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.
Il presente Statuto è composto da n° 28 articoli. Dal n° 1 al n° 28 essi sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
